giovedì 11 marzo 2010

Comunicato ufficiale

Gare Sospese o Non Disputate
GARA DEL 07/03/2010 ALPAGO – OL3
Il Giudice Sportivo Territoriale,

· esaminato il rapporto dell’arbitro relativo alla gara ALPAGO – OL3 del 07.03.2010, valevole per il campionato regionale femminile di serie “C”;
· rilevato che la predetta gara è stata sospesa dall’arbitro al 13’ del 1° tempo, con il risultato di 3 - 0 a favore della squadra dell’Alpago, in quanto la Soc. OL3 era rimasta in campo con sei calciatrici poiché le seguenti cinque calciatrici della Società stessa avevano abbandonato spontaneamente il terreno di gioco, come di seguito riportato:
- al 2’ del 1° tempo, il n. 6 Colle Elisa,
- al 5’ del 1° tempo, il n. 10 Chiandetti Martina,
- al 9’ del 1° tempo, il n. 5 Dessi Fania,
- al 9’ del 1° tempo, il n. 11 Di Fonzo Antonia Roberta,
- al 13’ del 1° tempo, il n. 8 Viel Sudha;
· rilevato, altresì, dalla lista di gara che la Soc. OL3 si è presentata al suindicato incontro senza alcuna calciatrice di riserva;
· preso atto, in base a quanto dichiarato all’arbitro dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. OL3, che alcune delle citate cinque calciatrici, che hanno abbandonato nella fase iniziale della partita il terreno di gioco, non si erano ristabilite da infortuni occorsi alle stesse in precedenti gare;
· viste la Regola 3 del Giuoco del Calcio e le interpretazioni alla stessa annesse, riguardanti il numero minimo di calciatori e che prevedono che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco;
· visto l’art. 53, punti 2 e 7, delle N.O.I.F.;

P.Q.M.

Delibera nei confronti della Soc. OL3:
a) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 17, punto 1 e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S.;
b) la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S.;
l’ammenda di € 150,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1 lett. b) del C.G.S.

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